Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 dic 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 36, (relativo alle norme sulla propedeuticità della Facoltà di Farmacia) i numeri 6), 7) e 8) sono abrogati e sostituiti dai seguenti: 6) la Chimica generale ed inorganica rispetto alle Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I corso; 7) le Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I corso rispetto alle Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II corso; le Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II corso rispetto alle Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica III corso; 8) la Chimica generale ed inorganica e la Chimica organica rispetto alla Chimica farmaceutica e tossicologica 1ª e 2ª parte, ed alle Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II corso; 9) la Chimica farmaceutica e tossicologia 1ª e 2ª parte e la Farmacologia e Farmacognosia rispetto alla Tecnica e legislazione farmaceutica; 10) la Chimica organica rispetto alla Biochimica applicata ed alla Chimica farmaceutica applicata. Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: Indologia; Filologia semitica; Estetica; Storia della filosofia antica; Storia della filosofia medioevale; Storia delle dottrine economiche; Storia contemporanea; Storia della filosofia moderna, e contemporanea; Sociologia; Etnologia; Storia della lingua latina; Dialettologia greca; Letteratura anglo-americana; Storia dello spettacolo e del teatro; Storia dell'arte bizantina; Islamistica; Lingua e letteratura turca. Sono soppressi gli insegnamenti di "Sanscrito" e di "Ebraico e lingue semitiche comparate". Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di: 16) Storia contemporanea; 17) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 18) Sociologia; 19) Etnologia. È soppresso l'insegnamento complementare di "Storia della pedagogia italiana". Art. 60. - L'istituto di Storia dell'arte ed archeologia annesso alla Facoltà di lettere e filosofia è soppresso. Vengono presso la stessa Facoltà istituiti i seguenti istituti: "Istituto di Storia dell'arte medioevale e moderna" e di "Istituto di Archeologia e storia dell'arte greca e romana". Art. 62. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Lingua e letteratura albanese; Storia delle tradizioni popolari; Glottologia. Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di: Storia delle tradizioni popolari. Art. 79. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica per l'indirizzo didattico, è aggiunto quello di: 24) Astronomia. Art. 83. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di: Chimica teorica; Radiochimica; Storia della chimica; Strutturistica chimica. Art. 84, (relativo alle norme sulla propedeuticità del corso di laurea in Chimica) è aggiunto il seguente comma: a) Non potrà essere accordata l'iscrizione, nè concessa la frequenza al corso di "Esercitazioni di chimica, organica e di analisi organica" agli studenti che non hanno superato l'esame di "Chimica organica I". Art. 90. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di: "Geofisica mineraria". Art. 94. - Agli istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto quello di: "Seminario di studi chimici". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Date a Roma, addì 24 settembre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 72. - DI PRETORO
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