Art. 2
In vigore dal 19 gen 1965
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 settembre 611
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - SARAGAT - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 46. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-23;1416#art-2