Art. 2

In vigore dal 19 gen 1965
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 settembre 611 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - SARAGAT - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1961 Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 46. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-23;1416#art-2

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