Art. 1
In vigore dal 19 gen 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090:
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l' della legge 4 gennaio 191, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
È istituita in Parigi (Francia) una Rappresentanza diplomatica permanente presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (U.N.E.S.C.O.) con rango di Legazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-23;1416#art-1