Art. 1

In vigore dal 19 gen 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090: Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni; Visto l' della legge 4 gennaio 191, n. 13; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È istituita in Parigi (Francia) una Rappresentanza diplomatica permanente presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (U.N.E.S.C.O.) con rango di Legazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-09-23;1416#art-1

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