Art. 1

In vigore dal 14 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche della statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di "Diritto dei Paesi afro-asiatici" L'insegnamento complementare di "Diritto coloniale" è soppresso. Art. 28, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Scienze politiche è abrogato e sostituito dal seguente: Gli studenti iscritti per la laurea in Scienze politiche non possono sostenere gli esami degli insegnamenti di Diritto internazionale, Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Dottrina dello Stato, e Istituzioni di diritto e procedura penale prima di aver superato gli esami di Istituzioni di diritto pubblico e di Istituzioni di diritto privato; di Diritto costituzionale italiano e comparato e di legislazione del lavoro, prima di aver superato l'esame di Istituzioni di diritto pubblico; di Politica economica e finanziaria, prima di aver superato l'esame di Economia politica. Art. 67. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di Clinica ortopedica. L'Istituto di Anatomia ed istologia patologica assume la denominazione di "Istituto di Anatomia ed istologia patologica Antonio Cesaris Demel". Art. 105. - È abrogato e sostituito dal seguente: "Gli Istituti scientifici della Facoltà di farmacia sono: 1) Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica; 2) Istituto di chimica organica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 148 - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-14;1015#art-1

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