Art. 1
1 / 1In vigore dal 14 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche della statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di "Diritto dei Paesi afro-asiatici" L'insegnamento complementare di "Diritto coloniale" è soppresso.
Art. 28, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Scienze politiche è abrogato e sostituito dal seguente:
Gli studenti iscritti per la laurea in Scienze politiche non possono sostenere gli esami degli insegnamenti di Diritto internazionale, Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Dottrina dello Stato, e Istituzioni di diritto e procedura penale prima di aver superato gli esami di Istituzioni di diritto pubblico e di Istituzioni di diritto privato; di Diritto costituzionale italiano e comparato e di legislazione del lavoro, prima di aver superato l'esame di Istituzioni di diritto pubblico; di Politica economica e finanziaria, prima di aver superato l'esame di Economia politica.
Art. 67. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di Clinica ortopedica.
L'Istituto di Anatomia ed istologia patologica assume la denominazione di "Istituto di Anatomia ed istologia patologica Antonio Cesaris Demel".
Art. 105. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli Istituti scientifici della Facoltà di farmacia sono:
1) Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica;
2) Istituto di chimica organica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 148 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-14;1015#art-1