Art. 1

In vigore dal 28 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1955, n. 957, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 15. - A) Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Storia della letteratura latina medioevale; Paleografia Civiltà greca; letteratura cristiana antica; Storia del Cristianesimo; Storia del Risorgimento; Storia della Sicilia; Linguistica Estetica Letterature moderne; Lingua e letteratura anglo-americana; Lingua e letteratura russa. Art. 15. - B) Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti: Storia della letteratura latina medioevale; Paleografia; Civiltà greca; Letteratura cristiana antica; Storia del Cristianesimo; Storia del Risorgimento; Storia della Sicilia; Storia della filosofia antica; Storia della filosofia medioevale; Storia della filosofia moderna; Psicologia; Psicologia dell'età evolutiva; Filosofia della religione; Storia delle dottrine politiche; Teoria e storia della didattica; Linguistica. Art. 15. - C) Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Estetica; Letterature moderne; Lingua e letteratura anglo-americana; Lingua e letteratura russa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1964 Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 18. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-12;661#art-1

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