Art. 1
In vigore dal 28 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1955, n. 957, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - A) Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Storia della letteratura latina medioevale;
Paleografia Civiltà greca;
letteratura cristiana antica;
Storia del Cristianesimo;
Storia del Risorgimento;
Storia della Sicilia;
Linguistica Estetica Letterature moderne;
Lingua e letteratura anglo-americana;
Lingua e letteratura russa.
Art. 15. - B) Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Storia della letteratura latina medioevale;
Paleografia;
Civiltà greca;
Letteratura cristiana antica;
Storia del Cristianesimo;
Storia del Risorgimento;
Storia della Sicilia;
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia medioevale;
Storia della filosofia moderna;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Filosofia della religione;
Storia delle dottrine politiche;
Teoria e storia della didattica;
Linguistica.
Art. 15. - C) Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Estetica;
Letterature moderne;
Lingua e letteratura anglo-americana;
Lingua e letteratura russa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 18. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-12;661#art-1