Art. 1
1 / 1In vigore dal 28 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1955, n. 957, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - A) Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Storia della letteratura latina medioevale;
Paleografia Civiltà greca;
letteratura cristiana antica;
Storia del Cristianesimo;
Storia del Risorgimento;
Storia della Sicilia;
Linguistica Estetica Letterature moderne;
Lingua e letteratura anglo-americana;
Lingua e letteratura russa.
Art. 15. - B) Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Storia della letteratura latina medioevale;
Paleografia;
Civiltà greca;
Letteratura cristiana antica;
Storia del Cristianesimo;
Storia del Risorgimento;
Storia della Sicilia;
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia medioevale;
Storia della filosofia moderna;
Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Filosofia della religione;
Storia delle dottrine politiche;
Teoria e storia della didattica;
Linguistica.
Art. 15. - C) Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Estetica;
Letterature moderne;
Lingua e letteratura anglo-americana;
Lingua e letteratura russa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 18. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-12;661#art-1