Art. 1
In vigore dal 30 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto presidenziale 31 dicembre 1963, numero 2105, col quale sono state modificate le circoscrizioni territoriali di alcuni unici giudiziari;
Considerato che in conseguenza delle modificazioni stesse occorre apportare le opportune variazioni alle piante organiche del personale della Magistratura;
Visto il parere emesso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 maggio 1964;
Visto l', ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
A decorrere dal 1 settembre 1964 le tabelle C e D) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle A e B unite al presente decreto.
Dalla stessa data la tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 527, è sostituita dalla tabella C unita al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 1964
SEGNI
REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Reg istrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1964
Att i del Governo, registro n. 184, foglio n. 108. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-21;528#art-1