Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto presidenziale 31 dicembre 1963, numero 2105, col quale sono state modificate le circoscrizioni territoriali di alcuni unici giudiziari;
Considerato che in conseguenza delle modificazioni stesse occorre apportare le opportune variazioni alle piante organiche del personale della Magistratura;
Visto il parere emesso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 maggio 1964;
Visto l', ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;
Decreta:
A decorrere dal 1 settembre 1964 le tabelle C e D) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, con le varianti successive, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle A e B unite al presente decreto.
Dalla stessa data la tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 527, è sostituita dalla tabella C unita al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 giugno 1964
SEGNI
REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Reg istrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1964
Att i del Governo, registro n. 184, foglio n. 108. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-21;528#art-1