Art. 2
In vigore dal 13 nov 1964
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del decreto di soppressione del Consolato di a categoria in Rodi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 1964
SEGNI
SARAGAT
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1964
Atti del governo, registro n. 187, foglio n. 149. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-18;1003#art-2