Art. 1
In vigore dal 13 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il (decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 agosto 1917, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;
Decreta:
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È istituito in Rodi (Grecia) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Atene-Pireo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-18;1003#art-1