Art. 1

In vigore dal 13 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996; Visto il (decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 agosto 1917, n. 878, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: . È istituito in Rodi (Grecia) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Atene-Pireo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-18;1003#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo