Art. 4
In vigore dal 8 ago 1964
Le indennità e i premi di cui all' della legge 30 novembre 1961, n. 1326, sono corrisposti agli iscritti alla Cassa ufficiali e al Fondo di previdenza cessati dal servizio a decorrere dal 12 gennaio 1962.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 maggio 1964
SEGNI
MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 158. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-31;586#art-4