Art. 2
In vigore dal 8 ago 1964
La misura della liquidazione spettante agli iscritti alla Cassa ufficiali della Guardia di finanza e al Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza per ogni anno di servizio prestato nel Corpo viene stabilita in ciascun esercizio finanziario, con l'osservanza delle norme seguenti:
a) si accerta l'entità delle entrate affluite a ciascun ente, ai sensi dell' della legge 30 novembre 1961, n. 1326, nei tre esercizi finanziari precedenti a quello in corso e se ne determina la media annuale. A tal fine le entrate annuali sono calcolate al netto della quota destinata al fondo di riserva ed aumentate dell'avanzo netto di gestione di cui al successivo ;
b) si determina la media annuale delle cessazioni dal servizio verificatesi nello stesso triennio, in ciascun grado;
c) si determina il numero massimo degli anni di servizio che è possibile prestare in ciascun grado, deducendolo dalla differenza tra il limite di età stabilito per il collocamento a riposo e quello minimo richiesto per l'arruolamento nel Corpo;
d) si moltiplicano fra di loro le cifre che, ai sensi delle precedenti lettere b) e c), indicano, per ciascun grado, la media delle cessazioni dal servizio e il periodo massimo di permanenza in servizio. I relativi prodotti sono aumentati, per gli iscritti al Fondo di previdenza, di due o di quattro decimi per i gradi nei quali il periodo massimo di permanenza in servizio sia superiore, rispettivamente a 30 ed a 35 anni. Si sommano quindi i prodotti ottenuti;
e) si divide la media delle entrate, determinata ai sensi della lettera a), per la somma determinata ai sensi della precedente lettera d). Il quoziente così ottenuto rappresenta la misura della liquidazione per ogni anno di servizio. Tale cifra, per gli iscritti al Fondo di previdenza è aumentata di due o di quattro decimi, a seconda che il numero degli anni di servizio prestati sia superiore rispettivamente, a 30 oppure a 34 anni e sei mesi.
La somma complessiva destinata a permettere le singole liquidazioni viene iscritta nell'annuale bilancio di previsione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-31;586#art-2