Art. 1

In vigore dal 28 mag 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Viste le leggi 21 agosto 1963, numeri 1197 e 1208; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Lo stanziamento del capitolo n. 170 "Restituzioni e rimborsi d'imposta generale sull'entrata" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1963-64 e aumentato di lire 70.000.000.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 maggio 1964 SEGNI MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 72. - VILLA
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