Art. 1
1 / 1In vigore dal 28 mag 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le leggi 21 agosto 1963, numeri 1197 e 1208;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Lo stanziamento del capitolo n. 170 "Restituzioni e rimborsi d'imposta generale sull'entrata" dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1963-64 e aumentato di lire 70.000.000.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 maggio 1964
SEGNI
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 72. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-01;266#art-1