Art. 3
In vigore dal 8 lug 1964
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 1961
SEGNI
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 69. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-15;478#art-3