Art. 1
In vigore dal 8 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012, che disciplina le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Nella provincia di Gorizia sono istituite scuole elementari con lingua di insegnamento slovena, nel comune di Gorizia: capoluogo via Croce, capoluogo via Randaccio, S. Andrea, Piedimonte, Piuma, S.
Mauro: nel comune di S. Floriano: S. Floriano capoluogo, Valeris, Giasbana; nel comune di Cormons: Plessiva; nel comune di Dolegna:
Scriò; nel comune di Doberdò: Doberdò capoluogo, Jamiano, Valione: nel comune di Sarogna: Savogna capoluogo, Rupa, Gabria, S. Michele.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-15;478#art-1