Art. 1
In vigore dal 18 giu 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 151 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Visto il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, modificato con regi decreti 19 ottobre 1916, n. 1460; 2 settembre 1923, n. 1959; 6 novembre 1930, n. 1512; 15 novembre 1938, n. 1796; e con i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1968 e 12 ottobre 1956, n. 1460;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
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Nell'art. 53 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, è inserito, tra il terzo e il quarto comma, il seguente:
"Qualora la dichiarazione sia dattiloscritta su speciali moduli forniti dall'Amministrazione e contenga tutte le indicazioni di cui ai precedenti commi, il risultato della visita, se conforme alla dichiarazione, può essere espresso con le parole "visto conforme" senza ripetere le indicazioni medesime e prescindendo altresì da quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 52".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-05;338#art-1