Art. 2

In vigore dal 18 giu 1964
L'art. 260 del predetto regolamento, già modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1956, n. 1460, è sostituito dal seguente: "Per ottenere la restituzione dei diritti, spettanti su merci esportate, l'esportatore o il giratario delle bollette di esportazione deve presentare alla dogana che ha emesso i documenti di uscita regolare domanda diretta all'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione l'esportatore ha la sede principale, allegandovi le bollette di esportazione originali e gli altri documenti che fossero prescritti da disposizioni speciali. Dei documenti presentati può ottenere ricevuta. La dogana prende nota della domanda sui registri di allibramento e sulle bollette matrici, si accerta che queste concordino con le bollette presentate e che i riscontri siano muniti delle attestazioni prescritte, verifica se in precedenza non sia stato chiesto il rimborso, appone sulle bollette l'omologazione, come quella prescritta dal precedente art. 95, indi trasmette i documenti alla intendenza. Tuttavia, qualora per l'esportazione sia stata seguita la procedura indicata all'art. 53, penultimo comma, si prescinde dalla preventiva omologazione; in tal caso la domanda è presentata direttamente all'Intendenza di finanza la quale, constatata la regolarità formale della documentazione, provvede alla liquidazione dei diritti e trasmette contemporaneamente copia della bolletta all'ufficio che è in possesso della matrice, perché mia a questa contrapposta. Ove in tale occasione l'ufficio rilevi discordanze o altre anormalità, ne avverte subito l'Intendenza. In caso di smarrimento o distruzione della bolletta originale l'esportatore, entro i termini prescritti, può presentare alla dogana domanda, diretta alla competente intendenza, per ottenere che la restituzione venga effettuata in base al duplicato della bolletta, specificando i motivi che impediscono la presentazione del documento originale. Scaduto il termine di prescrizione, la dogana emette, con la osservanza di quanto stabilito con l'art. 362, il duplicato della bolletta, ai fini degli adempimenti di cui ai commi precedenti, avendo cura di accertare che non sia stato chiesto in precedenza il rimborso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 marzo 1964 SEGNI MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 65. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-05;338#art-2

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