Art. 2

In vigore dal 18 dic 1964
L'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati, determinato nelle misure di cui al precedente , è posto a carico: 1) riferibilmente all'anno 1958 e per i pensionati assistiti dall'E.N.P.A.S.: a) della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per lire 14 milioni 49.090; b) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 407.220; 2) riferibilmente all'anno 1959 e per i pensionati assistiti dall'E.N.P.A.S.: a) dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per lire 17 milioni 286.750; b) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 345.735; 3) riferibilmente al periodo 1 gennaio-31 agosto 1960 e per i pensionati assistiti dall'E.N.P.A.S.: a) della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per lire 11 milioni 524.500; b) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 230.490; 4) riferibilmente al periodo 1 gennaio-31 agosto 1960 e per i pensionati assistiti dall'I.N.A.M.: a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 48.096.000: b) della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate per lire 4.960.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 1964 SEGNI TAVIANI - BOSCO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 119. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;1243#art-2

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