Art. 2
In vigore dal 18 dic 1964
L'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati, determinato nelle misure di cui al precedente , è posto a carico:
1) riferibilmente all'anno 1958 e per i pensionati assistiti dall'E.N.P.A.S.:
a) della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per lire 14 milioni 49.090;
b) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 407.220;
2) riferibilmente all'anno 1959 e per i pensionati assistiti dall'E.N.P.A.S.:
a) dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per lire 17 milioni 286.750;
b) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 345.735;
3) riferibilmente al periodo 1 gennaio-31 agosto 1960 e per i pensionati assistiti dall'E.N.P.A.S.:
a) della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari per lire 11 milioni 524.500;
b) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 230.490;
4) riferibilmente al periodo 1 gennaio-31 agosto 1960 e per i pensionati assistiti dall'I.N.A.M.:
a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 48.096.000:
b) della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate per lire 4.960.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 marzo 1964
SEGNI
TAVIANI - BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 119. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;1243#art-2