Art. 1
In vigore dal 18 dic 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste la legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia e la legge 29 novembre 1957, numero 1177;
Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione dello art. 5, comma primo, della citata legge 1955, n. 692, alla determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia, per gli anni 1938 e 1939 e per il periodo 1 gennaio-31 agosto 1960, derivanti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e, per il periodo 1 gennaio-31 agosto 1960, derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per effetto della erogazione delle prestazioni sanitarie a favore dei pensionati della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asili e di scuole elementari parificate;
Considerato che, in applicazione del predetto articolo 5, lett. c), l'onere per l'assistenza a favore dei predetti pensionati è posto a carico delle summenzionate Casse pensioni;
Considerati il numero dei pensionati ed il costo medio dell'assistenza comprensivo della quota di spese generali;
Sentiti i Consigli di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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L'onere derivante agli Istituti ed Enti, ai quali è demandata per effetto dell' della legge 4 agosto 1955, n. 692, la corresponsione delle prestazioni sanitarie a favore dei titolari di pensioni dirette ed indirette della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, è determinato:
A) per i pensionati assistiti dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in complessive lire 14.456.310 per l'anno 1958, lire 17 milioni 632.485 per l'anno 1959, e lire 11.754.990 per il periodo 1 gennaio-31 agosto 1960;
B) per i pensionati assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in complessive lire 53.056.000 per il periodo 1 gennaio-31 agosto 1960.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-04;1243#art-1