Art. 2

In vigore dal 9 apr 1964
Il prefetto della provincia di Chieti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Civitaluparella ed il ricostituito comune di Fallo, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Civitaluparella. È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Civitaluparella, che sarà inquadrato negli organici del comune di Fallo, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 febbraio 1964 SEGNI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1964 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 41. - VILLA
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