Art. 1
In vigore dal 9 apr 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 13 settembre 1925, n. 2274, con il quale il comune di Fallo fu soppresso ed aggregato al comune di Civitaluparella;
Viste le istanze in data 6 e 16 giugno 1960, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Fallo ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Civitaluparella in data 7 marzo 1963, n. 48, e del Consiglio provinciale di Chieti in data 5 settembre 1963, n. 3, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 4 dicembre 1963, numero 2995;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
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È ricostituito il comune di Fallo, in provincia di Chieti, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-06;117#art-1