Art. 3

In vigore dal 9 giu 1964
È istituita in Nairobi (Kenia) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato, l'Uganda, il Ruanda, il Burundi, le isole Seicelle e dipendenze.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-04;306#art-3

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