Art. 3

Art. 3

3 / 4
In vigore dal 9 giu 1964
È istituita in Nairobi (Kenia) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato, l'Uganda, il Ruanda, il Burundi, le isole Seicelle e dipendenze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-04;306#art-3