Art. 3

In vigore dal 4 mar 1964
All'assegnazione del rimanente posto da destinarsi a raddoppiamento di cattedra si procederà con successivo provvedimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 dicembre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1961 Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 1. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;2183#art-3

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