Art. 3
In vigore dal 4 mar 1964
All'assegnazione del rimanente posto da destinarsi a raddoppiamento di cattedra si procederà con successivo provvedimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 dicembre 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 1. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;2183#art-3