Art. 2
In vigore dal 4 mar 1964
Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo assegnato, con effetto dall'anno accademico 1964-65, alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa, per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere, deve intendersi assegnato alla Facoltà di agraria, per il corso di laurea in Scienze agrarie, nella stessa Università di Pisa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;2183#art-2