Art. 3
In vigore dal 31 dic 1963
Salva la diversa decorrenza indicata nell', il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 dicembre 1963
SEGNI
MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - GIOLITTI - FERRARI AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 11. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;1861#art-3