Art. 2
In vigore dal 31 dic 1963
Per i prodotti indicati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica per tutte le provenienze, temporaneamente, dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, nella misura fissata per ciascun prodotto nella tabella stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-24;1861#art-2