Art. 4
In vigore dal 27 mar 1964
Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti ai rapporti giuridici di cui agli articoli precedenti.
I legali rappresentanti del Consorzio debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti ai rapporti giuridici, indicando specificatamente quelli pendenti in sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.
Il Consorzio di cui all' è altresì tenuto a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne i rapporti giuridici relativi alle attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2355#art-4