Art. 3
In vigore dal 27 mar 1964
Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Commissario del Governo la Regione Trentino-Alto Adige, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni relative al trasferimento dei rapporti giuridici di cui all', ai legali rappresentanti del Consorzio che indicheranno i rapporti giuridici stessi entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.
LA indicazione dei rapporti giuridici è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale nel quale saranno indicati dettagliatamente i relativi rapporti giuridici trasferiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2355#art-3