Art. 3

In vigore dal 27 mar 1964
Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Commissario del Governo la Regione Trentino-Alto Adige, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni relative al trasferimento dei rapporti giuridici di cui all', ai legali rappresentanti del Consorzio che indicheranno i rapporti giuridici stessi entro sessanta giorni dalla data della comunicazione. LA indicazione dei rapporti giuridici è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale nel quale saranno indicati dettagliatamente i relativi rapporti giuridici trasferiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2355#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo