Art. 2
In vigore dal 27 mar 1964
L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 art. 3.
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa "Consorzio elettrico Montefontana con sede in Castelletto Ciardes frazione Montefontana (Bolzano), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 dicembre 1963
SEGNI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 60. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2342#art-2