Art. 1
In vigore dal 27 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 n. 36, contenente norme relative ai trasferimento all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa "Consorzio elettrico Montefontana" con sede, in Castelletto Cirades frazione Montefontana (Bolzano), rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 n. 36;
Sentito il Consiglio del Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;
Decreta:
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L'impresa "Consorzio elettrico Montefontana" con sede in Castelletto Ciardes frazione Montefontana (Bolzano), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti i previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2342#art-1