Art. 5
In vigore dal 27 mar 1964
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 dicembre 1963
SEGNI
MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1963
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 71. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2335#art-5