Art. 1

In vigore dal 27 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL; Visto l'art. 76 della Costituzione; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la deliberazione n. 2 in data 14 gennaio 1962, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Cuneo con provvedimento n. 23325/4239/Div. IV nella seduta del 27 luglio 1962, con la quale il Consiglio comunale di Casteldelfino (Cuneo) ha deciso di provvedere all'acquisto dalla S.I.F. (Società Idroelettrica Fucine) dell'impianto per la distribuzione locale dell'energia elettrica; Ritenuto che il relativo contratto è stato stipulato in data 23 marzo 1963, e che il comune di Castedelfino (Cuneo), avendo iniziato l'esercizio dell'attività elettrica successivamente all'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non rientra nell'ipotesi di cui al n. 5 dell' della legge stessa; Ritenuto che l'impresa appartenente al Comune predetto è da comprendere tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: . Ai sensi dell' della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa del comune di Casteldelfino (Cuneo). Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2335#art-1

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