Art. 2
In vigore dal 27 mar 1964
Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Da tale data i legali rappresentanti della impresa, assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti, con le responsabilità, connesse. Gli Stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti compresi di beni trasferiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2309#art-2