Art. 1

In vigore dal 27 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, e trasferimento o ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica. 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative a gli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL Visto l'art. 76 della Costituzione Visto l'art. 87, quinto comma della Costituzione; Ritenuto che l'impresa, "Padri Carmelitani Scalzi", con sede in Marazze frazione Deserto n. 5 (Savona), rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica, 4 febbraio 1963, n. 36; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio; Decreta: . Ai sensi del della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di distribuzione dell'energia elettrica esercitate nel comune di Varazze (Savona) dalla impresa, "Padri Carmelitani Scalzi", con sede in Varazze frazione Deserto n. 5 (Savona). Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui il precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-12;2309#art-1

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