Art. 4

In vigore dal 15 gen 1964
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 dicembre 1963 SEGNI GUI - COLOMBO Visto, il guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1963 Atti del governo, registro n. 179, foglio n. 10. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-06;1860#art-4

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