Art. 3

In vigore dal 15 gen 1964
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-06;1860#art-3

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Art. 3 Istituzione di un posto di professore di ruolo di "Chirurgia plastica ricostruttiva" presso la Facolta' di Medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano. — Testo vigente | Portale Normativo