Art. 5

In vigore dal 26 gen 1964
L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.
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Art. 5 Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dalle attivita' elettriche esercitate dall'impresa "Azienda agricola Eredi Gaspare Paoletti". — Testo vigente | Portale Normativo