Art. 1
In vigore dal 26 gen 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuto che l'impresa "Azienda Agricola Eredi Gaspare Paoletti", con sede in S. Donà di Piave, frazione Chiesanuova (Venezia), rientra tra le imprese previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta, del Ministro per l'industria ed il commercio;
Decreta:
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Ai sensi dell' della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività di distribuzione dell'energia elettrica esercitate nei comuni di S. Donà di Piave e di Musile di Piave (Venezia) dalla impresa "Azienda Agricola Eredi Gaspare Paoletti", con sede in S. Donà di Piave, frazione Chiesanuova (Venezia).
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-31;1908#art-1