Art. 6

In vigore dal 26 gen 1964
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1963. SEGNI LEONE - TOGNI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 177, foglio n. 113. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-31;1901#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo