Art. 2

In vigore dal 26 gen 1964
Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Da tale data i legali rappresentanti delle imprese assumono le funzioni di custodi di tutti i beni trasferiti con le responsabilità, connesse. Gli stessi sono tenuti a compiere gli atti di ordinaria amministrazione inerenti ai complessi di beni trasferiti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-31;1901#art-2

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