Art. 4
In vigore dal 6 dic 1963
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1963, è sospesa l'applicazione del dazio per il 2,6-di-terz-butil-paracresolo (voce della tariffa doganale ex 29.06-A-IV-a) proveniente dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea.
scortato dai certificati prescritti, destinato alla fabbricazione di integratori utilizzati nell'alimentazione degli animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-31;1723#art-4