Art. 2
In vigore dal 6 dic 1963
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli estratti e sughi di carne, in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 20 Kg. o più (voce della tariffa doganale 16.03-A) sono ammessi in esenzione daziaria da tutte le provenienze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-31;1723#art-2