Art. 3
In vigore dal 17 dic 1963
L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione all'impresa "Ditta Di Falco Loreto e C.", con sede in Perano (Chieti), dei beni eventualmente ritenuti, secondo le disposizioni contenute nello della, legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell' del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-07;1597#art-3