Art. 2

In vigore dal 17 dic 1963
L'indennizzo è determinato è corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e, del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-10-07;1597#art-2

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