Art. 4

In vigore dal 28 dic 1963
L'Università degli studi di Genova si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente , da destinarsi ai trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-05;1767#art-4

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Art. 4 Istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di "Clinica delle malattie nervose e mentali" della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova. — Testo vigente | Portale Normativo