Art. 2
In vigore dal 28 dic 1963
È istituito, ai sensi dell' (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-08-05;1767#art-2