Art. 1

In vigore dal 24 ago 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorità Accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 140 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in Cardiologia. Art. 141. - Alla Facoltà di Medicina e Chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in Cardiologia, con sede presso il Centro cardiologico esistente nella clinica medica dell'Università. Art. 142. - La durata dei corsi è di tre anni. Il numero massimo degli iscritti è di venti complessivamente nei tre anni. Art. 143. - Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti: Anno 1°: 1) Anatomia dell'apparato cardio-vascolare (annuale); 2) Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare (annuale); 3) Semeiotica dell'apparato cardio-vascolare (biennale); 4) Patologia dell'apparato cardio-vascolare (biennale); 5) Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (annuale). Anno 2°: 1) Semeiotica dell'apparato cardio-vascolare (biennale); 2) Patologia dell'apparato cardio-vascolare (biennale); 3) Radiologia dell'apparato cardio-vascolare (annuale); 4) Clinica dell'apparato cardio-vascolare (biennale). Anno 3°: 1) Clinica dell'apparato cardio-vascolare (biennale); 2) Farmacologia e terapia medica dell'apparato cardio-vascolare (annuale); 3) Terapia chirurgica dell'apparato cardio-vascolare (annuale). Gli esami dovranno essere sostenuti al termine di ogni insegnamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 giugno 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1963 Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 79. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-06-30;1008#art-1

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Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. — Testo vigente | Portale Normativo